Popolazione animale in Umbria e nelle Marche
La sezione dedicata alla popolazione animale offre una panoramica dettagliata e aggiornata della zootecnia regionale, basata sui dati forniti dalla Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe zootecnica. Queste informazioni, estratte e sintetizzate dal Portale del Servizio Informativo Veterinario, coprono vari settori, dalle specie più diffuse come bovini, ovini, suini e avicoli, a quelle meno comuni come lagomorfi, elicicoltura, camelidi e altri ungulati.
I dati relativi alla popolazione zootecnica sono stati estratti dalla Banca Dati Nazionale (BDN) dell’Anagrafe zootecnica, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro Servizi Nazionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, tramite il Portale del Servizio Informativo Veterinario (https://www.vetinfo.it). In particolare, i dati sono stati estrapolati direttamente in forma di sintesi dalla pagina statistiche (https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/).
Tutti i dati di seguito pubblicati si riferiscono alle attività presenti regolarmente registrate in BDN e aperte alla data di riferimento del 31 dicembre 2023. I report di seguito riportati tengono conto delle nuove definizione introdotte con d.lgs. n. 134 del 05/08/2022-
Il numero di allevamenti bovini e bufalini è riferito al numero di allevamenti aperti con almeno un capo, mentre per le altre specie animali, il numero di allevamenti è attribuito al numero di allevamenti aperti.
Nella tabella 1 è riportato il numero di allevamenti presenti nelle due regioni per specie; la distribuzione degli allevamenti nel dettaglio sono scaricabili dai file di seguito riportati
Tabella 1. Allevamenti presenti in Umbria e nelle Marche per specie animale al 31 dicembre 2023.
| Specie | Allevamenti Umbria | Allevamenti Marche | 
| BOVINI | 2.000 | 1.937 | 
| BUFALINI | 15 | 30 | 
| OVICAPRINI | 3.038 | 2.955 | 
| SUINI | 4.533 | 4.650 | 
| EQUIDI | 3.248 | 2.734 | 
| AVICOLI | 751 | 2.764 | 
| API | 5.176 | 6.406 | 
| SPECIE ACQUATICHE | 95 | 134 | 
| LAGOMORFI | 107 | 424 | 
| CAMELIDI E CERVIDI | 58 | 57 | 
| ELICICOLTURA | 23 | 18 | 
| Totale | 19.044 | 22.109 | 
Tutti i dati pubblicati si riferiscono alle attività presenti regolarmente registrate in BDN e aperte alla data di riferimento del 31 dicembre 2023 redatti applicando il d.lgs. n. 134 del 05/08/2022 che riorganizza l’intero sistema di identificazione e registrazione; nella Tabella 2 sono state riportate alcune definizioni generali dalle schede gestionali.
Tabella 2: alcune definizioni generali dalle schede gestionali
| Stabilimento | Ai sensi dell’articolo 4, punto 27), del regolamento 2016/429, è il luogo, anche all’aria aperta, in cui sono detenuti gli animali o il materiale germinale anche se temporaneamente. Sono esclusi da questa definizione le abitazioni private in cui sono tenuti gli animali da compagnia appartenenti alle specie di cui all’allegato 1 del regolamento 2016/429, gli ambulatori e le cliniche veterinarie. Lo stabilimento è identificato in BDN con il codice aziendale. In apicoltura lo stabilimento corrisponde alla sede dell’apicoltore. A tale sede è assegnato il codice aziendale. | 
| Attività | Attività svolta da un operatore in uno stabilimento inteso, inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attività, registrata in BDN con le modalità di cui al manuale operativo, è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico. Attività dello stabilimento a cui non ne possono essere associate altre: stabilimento confinato; incubatoio (eccetto quelli annessi ad allevamenti di pollame da riproduzione o ripopolamento o ciclo completo); stalla di transito per ungulati (indirizzo vita e macello non possono coesistere nello stesso stabilimento); centro di raccolta per ungulati; centro di raccolta di pollame; circo itinerante e l’esibizione di animali; centro di raccolta di cani, gatti e furetti; stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale; strutture faunistiche venatorie per cinghiali; allevamento di pollame o altri volatili con orientamento “svezzamento”; fiere, mostre e mercati; allevamenti familiari della stessa specie; da DM biosicurezza avicoli: allevamenti di pollame con capacità superiore ai 250 volatili da ripopolamento; tacchini da carne; da riproduzione. | 
| Operatore | Ai sensi dell’articolo 4, punto 24), del regolamento UE 2016/429, qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene, anche temporaneamente, qualsiasi animale di qualsiasi specie (con le definizioni ed esclusioni indicate nell’AHL) - corrisponde all’apicoltore in apicoltura. L’operatore deve avere età superiore ai 18 anni per le responsabilità civili e penali che il regolamento UE 2016/429 e il d.lgs. 134/22 attribuiscono al ruolo di operatore. | 
| Gruppo specie | Ai fini della gestione del sistema I&R e dell’inserimento delle informazioni in BDN, il termine gruppo-specie si riferisce all’insieme di alcune specie animali in base a norme UE (in particolare alle definizioni di alcuni ungulati contenute nel regolamento delegato UE 2019/2035) e a valutazioni della DGSAF inerenti alla loro gestione. 
 L’attività registrata/riconosciuta per uno dei precedenti gruppi specie è identificata dalla BDN con un solo numero di registrazione/riconoscimento; le singole specie detenute in essa appartenenti ad un determinato gruppo specie sono gestite con “dettaglio attività” e per ciascuna specie è generato da BDN un distinto registro di cui all’art. 9, comma 10, del d.lgs. 134/22. Ogni attività in cui sono detenuti animali di Apicoltura (api, bombi ed altri apoidei); acquacoltura (pesci; molluschi; crostacei); elicicoltura; bachicoltura da seta; lombricoltura; insetti – è identificata dalla BDN con un solo numero di registrazione/riconoscimento unico; le singole specie detenute in essa sono gestite con “un unico dettaglio attività” e ciascuna specie sarà distinta in BDN solo con le informazioni inerenti agli insiemi di animali detenuti e/o movimentati, informazioni che consentono la generazione del registro di cui all’art. 9, comma 10, del d.lgs. 134/22. L’attività registrata/riconosciuta per le specie animali non incluse nei gruppi specie sopra riportati è identificata dalla BDN con un distinto numero di registrazione/riconoscimento unico e per essa è generato da BDN un unico registro di cui all’art. 9, comma 10, del d.lgs. 134/22. | 
| Allevamento | Attività di un operatore che detiene uno o più animali della stessa specie o gruppo specie nella struttura di uno stabilimento in cui il periodo di permanenza di ciascun animale è superiore a 30 giorni dal loro ingresso, salvo movimentazioni verso il macello. Sono allevamenti anche le attività in cui gli animali sono detenuti esclusivamente per finalità diverse dalla zootecnia e produzione di alimenti. In apicoltura l’allevamento corrisponde all’apiario. | 
| Dettaglio attività | Specifica articolazione all'interno di un’attività che consente di distinguere e identificare alcuni aspetti operativi. In una stessa attività di tipo ALLEVAMENTO possono essere presenti uno o più dettagli attività, distinti ad esempio per proprietario degli animali o specie (nel caso in cui l’allevamento sia definito da un gruppo specie). | 
| Allevamento Familiare | Allevamento nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall’Autorità competente secondo le modalità previste dal manuale operativo. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti. L’allevamento familiare è previsto dal manuale operativo per equini, bovini (genere Bos), ovini e caprini, suini, pollame, conigli, apicoltura. Altre informazioni inerenti al numero massimo di animali che possono essere detenuti in tali allevamenti, oltre che nel manuale operativo, sono disponibili nelle schede allevamento delle diverse specie Nello stesso stabilimento possono coesistere allevamenti familiari di più specie, ma per la stessa specie può essere presente un solo allevamento familiare e non possono coesistere allevamenti familiari ed ordinari. Quindi per una determinata specie animale (o gruppo specie, quando previsto) non è possibile registrare nello stesso stabilimento: 
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