Vai al contenuto principale

Servizio interno di trasporto

L’Istituto Zooprofilattico con il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 13.10.2020, ha superato la logica territoriale delle sezioni diagnostiche, improntando la propria organizzazione su un modello di funzioni trasversali sul territorio, separando la fase della committenza da quella dell’erogazione dei servizi e raggruppando le attività per ambiti omogenei. 
Un elemento cardine di questa organizzazione, al fine di raggiungere economie di scala, riduzione dei costi e migliore efficienza produttiva. è la specializzazione dei laboratori e la concentrazione degli esami presso una o poche strutture. 
Considerato quanto sopra e vista la presenza diffusa dell’Istituto sul territorio delle due regioni di competenza, con una sede praticamente per ogni provincia, vi è la necessità di trasferire rapidamente i campioni presso i laboratori dove questi sono processati. Diventa, pertanto, determinante, per avere piena attuazione di questo modello organizzativo, il servizio di trasporto dei campioni tra le sezioni e la sede centrale dell’IZS Umbria e Marche e viceversa. 
L’istituto, pertanto, dall’entrata in vigore dell’attuale modello di erogazione dei servizi, ha implementato un’organizzazione dei trasporti che assicurasse una rapido, puntuale e capillare movimentazione dei campioni.
I trasporti avvengono nel pieno rispetto delle procedure ADR: Agreement Concerning the Intenational carriege of Dangerous Goods by Road (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) e della normativa di riferimento collegata:

  • World Health Organization (WHO/HSE/IHR/2010.8) - Guidance on regulations for the Transport of infectious Substances” – 2021-2022.
  • IATA-Infectious Substances Shipping Guidelines-1 January 2006- 7th Edition p. 1-41.
  • REG. (CE) n. 1069/2009 REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
  • Decreto Legislativo n. 52 del 03.02.1997 "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose" e s.m.i.

Al tempo stesso, durante il trasporto dei campioni è assicurato, così come previsto dal sistema qualità, sia il monitoraggio in continuo della temperatura di trasporto, garantendo che lo stesso avvenga, a seconda dei casi, a temperatura di refrigerazione o congelamento, sia la tracciabilità delle movimentazioni.