Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 4, comma 8 del d.lgs. 106/2012 e dell’articolo 9 dell’Accordo, viene convocato dal Presidente e svolge le funzioni previste dalla legge, in particolare:
- verifica l’amministrazione dell’Istituto sotto il profilo economico;
- vigila sull’osservanza della legge;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- fornisce al Direttore generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente;
- riferisce alle Regioni, anche su richiesta di quest’ultime, sui risultati del riscontro eseguito;
- esprime pareri obbligatori previsti dalla legge.
Il Collegio dei revisori accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e può richiedere notizie al Direttore generale sull’andamento dell’Istituto; possono inoltre in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli.