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 08-gen-25

Automatizzazione Comunicazioni previste dal Decreto Legislativo 136/22

Automatizzazione Comunicazioni previste dal Decreto Legislativo 136/22

Nell’ottica di una sempre migliore integrazione sia con i servizi veterinari, locali e regionali, che con il Ministero della Salute, il Direttore Generale, Vincenzo Caputo, ha il piacere di illustrare un nuovo servizio che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche “Togo Rosati” mette a disposizione dell’utenza istituzionale. Il sistema è ormai operativo da diversi mesi e consente di assolvere in modo tempestivo e completo agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 136/2022, relativamente alla notifica delle malattie infettive degli animali.

Il decreto legislativo 5 agosto 2022 numero 136 è finalizzato a raccordare ed adeguare alle prescrizioni del regolamento UE 2016/429, “Normativa in materia di sanità animale – “Animal Health Law” (da ora AHL), la legislazione nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali.

Il regolamento AHL, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, ha fornito un quadro giuridico generale e ha dettato principi armonizzati per tutto il settore della sanità animale, alla luce della strategia dell’Unione in materia di sanità animale 2007- 2013 “Prevenire è meglio che curare”, sviluppata nell’ottica “One Health”.

Tra gli altri aspetti il AHL regolamenta il comportamento della UE nei confronti delle malattie infettive degli animali, categorizzandole in base al rischio che queste rappresentano per la sanità animale.

Le malattie infettive elencate nel regolamento AHL sono clasificate dal regolamento UE 2018/1882 in cinque categorie.

  1. «Malattia di categoria A»: malattia elencata che non si manifesta normalmente nell’Unione e che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione.
  2. «Malattia di categoria B»: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione.
  3. «Malattia di categoria C»: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata.
  4. «Malattia di categoria D»: malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell’Unione o dei movimenti tra Stati membri, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429).
  5. «Malattia di categoria E»: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione.

Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 provvede a conformare l’ordinamento nazionale al sistema di classificazione delle malattie elencate come previsto dal regolamento AHL e successivi regolamenti europei di esecuzione e delegati, oltre che a designare le autorità competenti alla verifica del rispetto delle disposizioni del regolamento e a disciplinare l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, tra cui l’identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie.

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 136/2022 regolamenta in maniera precisa il comportamento, relativamente alla notifica delle malattie infettive, al quale sono tenuti i laboratori ufficiali. L’articolo prevede che i laboratori di sanità animale, quindi anche gli II.ZZ.SS, comunicano tempestivamente i risultati e le relazioni relative alle prove, analisi e diagnosi effettuate su campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

In particolare, i laboratori di sanità animale, qualora rilevino un sospetto o conferma di una delle malattie emergenti ed elencate di categoria A e B, devono immediatamente darne comunicazione alla azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, nonché al Ministero della salute. Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1, ne danno comunicazione entro le ventiquattro ore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Al fine di dare piena e completa attuazione a quanto sopra, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e della Marche “Togo Rosati” nel corso della fine del 2023 e dei primi mesi del 2024 ha sviluppato una nuova funzionalità del proprio LIMS che consente di assolvere a tale obbligo in maniera immediata ed automatica.

Nel dettaglio il LIMS, in caso di esami positivi o dubbi per le malattie infettive oggetto di attenzione da parte regolamento UE 2018/1882, invia in automatico una mail di segnalazione ai diversi enti istituzionali interessati.

Le malattie oggetto di tali segnalazione sono state suddivise nelle categorie: A, B, C, D, E, a seconda della categoria della malattia (REG.UE 2018/1882) e zoonosi (direttiva 2003/99/CE)

I destinatari delle mail di segnalazione sono i seguenti:

  • Malattie liste A e B: ASL, Regione, Ministero della Salute
  • Malattie liste C, D, E e zoonosi: solo ASL

L’individuazione della ASL e della Regione si basa sul comune di appartenenza dell’attività di prelievo inserita nel sistema informativo aziendale (SIGLA) al momento dell’accettazione. In questo modo le mail vengono inviate anche ad ASL e Regioni diverse dal quelle di competenza del nostro IZS. Ovviamente in SIGLA tutti i comuni d’Italia sono stati censiti ed associati ad ASL/Regioni, con i relativi indirizzi di posta elettronica certificata.

Per realizzare questa funzione è stato definito, in collaborazione con i responsabili dei laboratori interessati, l’elenco degli esami e delle specie associate che rientrano nell’ambito delle malattie di cui sopra. Per tutti gli esami è stato verificato il tipo di risultato, controllati gli esiti e individuati solo gli agenti eziologici oggetto di segnalazione.

L’elenco è ovviamente soggetto ad aggiornamenti ed i codici esame sono costantemente controllati, in particolare nel caso di messa in servizio di un nuovo esame in grado di diagnosticare una delle malattie oggetto di segnalazione, perché se un esame non rientra nell’elenco, la segnalazione agli enti preposti non viene inviata (e l'IZS non adempie agli obblighi previsti dalle norme).

Il lavoro di cui sopra, è stato particolarmente complesso, visto anche il numero estremamente elevato di accertamenti diagnostici che l’IZS è in grado di eseguire. Dopo un periodo di necessario rodaggio, questa funzione, è stata resa pienamente operativa nel mese di maggio 2024.

In questo modo è stata superata la necessità di procedere manualmente alla segnalazione alle autorità competenti di tutti i casi positivi o dubbi di malattie infettive o delle zoonosi, prassi che era in uso fin dall’entrata in vigore del decreto legislativo 136/2022, assicurando l’immediata comunicazione alle autorità competenti, che è contestuale all’emissione del referto analitico e il completo e tempestivo assolvimento da parte dell’ente di tutti gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

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