- Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. In particolare l'allegato III nella Sezione VII tratta dei molluschi bivalvi.
- Regolamento (CE) N. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
- Regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione dell'8 dicembre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
- Il Regolamento (UE) 2017/625 abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) 2019/624 della Commissione dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019
Le prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali relativi ai molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate di produzione e stabulazione sono riportate nel Titolo V del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 nei seguenti articoli:
- classificazione delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi (articolo 52);
- prescrizioni specifiche per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi (Capo I), in particolare per le zone di classe A (articolo 53), per le zone di classe B (articolo 54), per le zone di classe C (articolo 55), in materia di indagine sanitaria (articolo 56);
- programma di monitoraggio (capo I articolo 57);
- le autorità competenti istituiscono una procedura atta a garantire che l'indagine sanitaria di cui all'articolo 56 e il programma di monitoraggio di cui all'articolo 57 siano rappresentativi della zona in esame (capo I articolo 58);
- condizioni per il monitoraggio delle zone classificate di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi (capo II);
- gestione delle zone classificate di produzione e di stabulazione in seguito al monitoraggio (capo III);
- registrazione e scambio di informazioni (capo IV).
Negli allegati del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627, sono riportati i metodi di prova di riferimento per l'analisi dell'Escherichia coli nei molluschi bivalvi per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione (Allegato IV) e i metodi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine (Allegato V).